Art. 11.
(Governo delle università).

      1. Le università disciplinano, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la struttura e i compiti dei propri organi di governo.
      2. Sono organi delle università:

          a) il rettore;

          b) il consiglio d'amministrazione;

          c) il senato accademico, composto dal rettore, dai presidi di facoltà e dai direttori dei dipartimenti;

          d) il direttore generale.

 

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      3. Il rettore è scelto fra i professori ordinari, con elezione diretta, dal corpo docente, con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
      4. Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dal corpo docente. Lo statuto dell'università può prevedere che fino al 50 per cento dei consiglieri sia designato dai soggetti finanziatori pubblici e privati, o rappresentanti di essi.
      5. Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione all'interno di una terna di candidati designati dal rettore.
      6. Il rettore e il senato accademico esercitano le funzioni di indirizzo didattico, scientifico e culturale dell'università. Il direttore generale e il consiglio d'amministrazione esercitano, sulla base degli indirizzi del rettore, le funzioni di amministrazione e di gestione. Gli statuti di ciascuna università disciplinano, in attuazione della presente legge, la durata degli organi, i requisiti professionali del direttore generale e dei membri del consiglio d'amministrazione, nonché le concrete modalità di esercizio delle suddette funzioni.